Protezione dei dati

Prove elettroniche: dal 4 novembre sanzioni ai provider fino al 2%

Il D.Lgs. 8 ottobre 2026, n. 188, sulle prove elettroniche fissa le sanzioni per i provider che non eseguono gli ordini europei di produzione e di conservazione dei dati.

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26 ottobre 2026

01Il fatto

Il D.Lgs. 8 ottobre 2026, n. 188, sulle prove elettroniche fissa le sanzioni per i provider che non eseguono gli ordini europei di produzione e di conservazione dei dati. È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2026 ed entra in vigore il 4 novembre 2026. Completa l'adeguamento al regolamento (UE) 2023/1543, avviato con il D.Lgs. 215/2025.

02La regola

L'art. 3 punisce con una sanzione da 25.000 a 100.000 euro la mancata trasmissione dei dati richiesti con un ordine europeo di produzione (art. 10, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento) e con una sanzione da 100.000 a 1.000.000 di euro la violazione degli obblighi di conservazione (art. 11, paragrafi 1 e 2). L'inottemperanza accertata nella procedura di esecuzione (art. 16, paragrafo 10) costa da 600.000 a 1.200.000 euro. Se la condotta ha impedito in modo definitivo l'acquisizione dei dati o ne ha causato la perdita, la sanzione può salire fino al 2 per cento del fatturato mondiale dell'ultimo esercizio. Le sanzioni sono applicate dal giudice per le indagini preliminari, con trenta giorni per gli scritti difensivi e opposizione davanti al tribunale del capoluogo del distretto. Il regolamento impone di trasmettere i dati entro dieci giorni dalla ricezione dell'ordine, entro otto ore nei casi di emergenza, e di conservare per sessanta giorni i dati oggetto di un ordine di conservazione.

03Cosa fare

  • Verificare se l'impresa rientra tra i prestatori di servizi del regolamento: comunicazioni elettroniche, nomi di dominio e numerazione IP, servizi cloud, hosting, messaggistica e piattaforme che conservano dati per gli utenti.
  • Scrivere una procedura interna per ricevere gli ordini, trasmettere i dati entro dieci giorni, o otto ore in emergenza, e bloccare la cancellazione dei dati oggetto di conservazione.
  • Individuare il referente e lo stabilimento designato per gli ordini, e aggiornare i contratti con i fornitori di infrastruttura e il registro dei trattamenti.

Fonti: D.Lgs. 8 ottobre 2026, n. 188, Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2026 · Regolamento (UE) 2023/1543, EUR-Lex

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