01Il fatto
Il D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186, introduce la confisca obbligatoria per la corruzione tra privati e amplia la confisca per equivalente e quella dei beni passati a terzi. È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026 ed entra in vigore il 31 ottobre 2026. Attua la direttiva (UE) 2024/1260 sul recupero e la confisca dei beni.
02La regola
Il nuovo art. 2635-quater del codice civile prevede la confisca obbligatoria in caso di condanna per corruzione tra privati (art. 2635) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis), reati che sono anche presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001. Il nuovo art. 240-ter del codice penale estende la confisca per equivalente dei beni strumentali a un ampio elenco di reati, tra cui abusi di mercato, reati doganali e ambientali; il nuovo art. 240-quater consente la confisca dei beni trasferiti a terzi per eludere la misura, se il terzo conosceva lo scopo del trasferimento. L'art. 240-bis estende la confisca allargata ad altri reati e la collega al nesso temporale tra acquisto dei beni e attività criminosa. Il nuovo art. 151-bis del D.P.R. 115/2002 permette al giudice di vendere i beni sequestrati che non si possono custodire senza deterioramento, con quindici giorni al proprietario per chiedere di essere sentito.
03Cosa fare
- Aggiornare la parte speciale del Modello 231 sui reati societari, con la mappa dei rapporti con fornitori, clienti e intermediari in cui può nascere una corruzione tra privati.
- Verificare i presidi su omaggi, sponsorizzazioni, consulenze e provvigioni, e la formazione dei responsabili commerciali e acquisti.
- Riesaminare le operazioni infragruppo e i trasferimenti di beni a terzi, perché il nuovo art. 240-quater colpisce i passaggi fatti per eludere la confisca.
Fonti: D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186, Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026