Responsabilità degli enti 231

Corruzione tra privati: dal 31 ottobre la confisca è obbligatoria

Il D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186, introduce la confisca obbligatoria per la corruzione tra privati e amplia la confisca per equivalente e quella dei beni passati a terzi.

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26 ottobre 2026

Responsabilità degli enti 231

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01Il fatto

Il D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186, introduce la confisca obbligatoria per la corruzione tra privati e amplia la confisca per equivalente e quella dei beni passati a terzi. È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026 ed entra in vigore il 31 ottobre 2026. Attua la direttiva (UE) 2024/1260 sul recupero e la confisca dei beni.

02La regola

Il nuovo art. 2635-quater del codice civile prevede la confisca obbligatoria in caso di condanna per corruzione tra privati (art. 2635) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis), reati che sono anche presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001. Il nuovo art. 240-ter del codice penale estende la confisca per equivalente dei beni strumentali a un ampio elenco di reati, tra cui abusi di mercato, reati doganali e ambientali; il nuovo art. 240-quater consente la confisca dei beni trasferiti a terzi per eludere la misura, se il terzo conosceva lo scopo del trasferimento. L'art. 240-bis estende la confisca allargata ad altri reati e la collega al nesso temporale tra acquisto dei beni e attività criminosa. Il nuovo art. 151-bis del D.P.R. 115/2002 permette al giudice di vendere i beni sequestrati che non si possono custodire senza deterioramento, con quindici giorni al proprietario per chiedere di essere sentito.

03Cosa fare

  • Aggiornare la parte speciale del Modello 231 sui reati societari, con la mappa dei rapporti con fornitori, clienti e intermediari in cui può nascere una corruzione tra privati.
  • Verificare i presidi su omaggi, sponsorizzazioni, consulenze e provvigioni, e la formazione dei responsabili commerciali e acquisti.
  • Riesaminare le operazioni infragruppo e i trasferimenti di beni a terzi, perché il nuovo art. 240-quater colpisce i passaggi fatti per eludere la confisca.

Fonti: D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186, Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026

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