01Il fatto
Le indicazioni più recenti sulla videosorveglianza in condominio e nei luoghi di lavoro convergono su un punto: l'impianto è lecito solo se è progettato e gestito con criterio. Il Garante privacy ha escluso le telecamere negli spogliatoi anche quando servono a prevenire i furti. Il Tribunale di Napoli Nord, per un condominio con due soli proprietari, ha richiesto l'accordo di entrambi per le telecamere comuni e ha vietato le riprese private su cortili e pianerottoli.
02La regola
Prima di installare telecamere servono una base giuridica correttamente individuata, di regola il legittimo interesse dell'art. 6, par. 1, lett. f), del GDPR, e una valutazione preventiva che lo bilanci con i diritti delle persone riprese. Configurazione dell'impianto e tempi di conservazione delle immagini devono essere coerenti con quella valutazione. Il cartello è l'informativa di primo livello. Se riporta riferimenti non più validi, per esempio dopo il cambio di amministratore, l'informativa esiste solo in apparenza. In condominio l'impianto sulle parti comuni richiede una delibera dell'assemblea (art. 1122-ter c.c.), mentre la telecamera privata a tutela della propria unità non ha bisogno del suo assenso se esiste un rischio reale e le riprese non invadono le parti comuni.
03Cosa fare
- Prima di installare o modificare un impianto di videosorveglianza, redigere e conservare la valutazione del legittimo interesse, con finalità, aree inquadrate e tempi di conservazione.
- Aggiornare cartelli e informativa estesa a ogni cambio di titolare, amministratore o fornitore dell'impianto.
- Escludere dalle riprese le aree in cui le persone si cambiano e, nei luoghi di lavoro, verificare anche le condizioni dell'art. 4 della L. 300/1970.
Fonti: Regolamento (UE) 2016/679, art. 6 · L. 300/1970, art. 4