01Il fatto
Il denaro che il socio mette nella società può essere un finanziamento soci o un versamento in conto capitale, e la differenza decide se e quando tornerà indietro. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza n. 1443/2026, ha escluso che l'assenza di interessi e di un termine di restituzione basti a negare la natura di finanziamento. Una pronuncia di merito ha affermato che, per la restituzione, conta la reale volontà delle parti. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 5272/2026, ha esteso la postergazione dei finanziamenti dei soci al prestito obbligazionario di una spa a ristretta base azionaria.
02La regola
Il finanziamento soci va restituito dalla società. Il versamento in conto capitale, come quello in conto futuro aumento di capitale, è invece un apporto destinato al patrimonio. La qualificazione dipende dalla volontà effettiva delle parti, ricavata da tutti gli elementi disponibili e non solo dalla presenza di interessi o di una scadenza. Se il versamento è legato a un aumento di capitale senza data, il socio può chiedere al giudice di fissare un termine per la delibera. Anche quando si tratta di finanziamento, l'art. 2467 c.c. ne posterga il rimborso rispetto agli altri creditori se il prestito è concesso in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, o quando sarebbe stato ragionevole un conferimento.
03Cosa fare
- Formalizzare ogni versamento con un atto scritto che ne indichi la natura, la scadenza e gli eventuali interessi oppure, per i versamenti in conto futuro aumento di capitale, il termine della delibera.
- Rappresentare in bilancio il versamento in modo coerente con la natura dichiarata, perché in caso di lite la volontà delle parti si ricostruisce da tutti gli elementi disponibili.
- Prima di finanziare una società in tensione finanziaria, valutare il rischio di postergazione e confrontarlo con l'alternativa del conferimento.
Fonti: Codice civile, art. 2467