01Il fatto
Per le assemblee in videoconferenza senza clausola nello statuto, dal 1° ottobre 2026 la deroga emergenziale non c'è più. Il 30 settembre 2026 è scaduta l'ultima proroga della disciplina dell'art. 106 del D.L. 18/2020, disposta dall'art. 4, comma 11, del D.L. 200/2025, che consentiva a società ed enti di svolgere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione anche se lo statuto non lo prevedeva. Ora si applicano le regole ordinarie del codice civile.
02La regola
Le regole ordinarie rimettono la scelta allo statuto. Nella spa l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è consentito se lo statuto lo prevede (art. 2370 c.c.); resta possibile l'assemblea totalitaria, con tutto il capitale e la maggioranza degli organi presenti, e amministratori e sindaci possono comunque collegarsi a distanza. Per il consiglio di amministrazione vale la stessa regola (art. 2388 c.c.). Nella srl l'orientamento prevalente ammette la partecipazione a distanza salvo divieto dello statuto, ma la clausola espressa evita contestazioni. Le società che vogliono continuare a tenere assemblee e CdA esclusivamente online devono quindi verificare che lo statuto lo permetta già, e in quali forme: una riunione tenuta a distanza senza questa base espone le delibere a impugnazioni sulla regolarità della riunione.
03Cosa fare
- Verificare se lo statuto consente l'intervento a distanza in assemblea e nel consiglio di amministrazione, e se ammette riunioni tenute esclusivamente in videoconferenza.
- Se la clausola manca o è insufficiente, proporre all'assemblea straordinaria la modifica dello statuto prima delle prossime riunioni.
- Fino alla modifica, convocare le riunioni in un luogo fisico e ammettere i collegamenti a distanza solo nei limiti già previsti dallo statuto.
Fonti: D.L. 200/2025, art. 4, comma 11 · Codice civile, artt. 2370 e 2388