01Il fatto
Il concordato preventivo omologato nonostante il voto contrario dell'Agenzia delle entrate è al vaglio della Corte di giustizia dell'Unione europea: la Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 27546 del 22 ottobre 2026, ha sospeso il giudizio e rimesso due questioni pregiudiziali. Il caso riguarda una s.r.l. edile in concordato con continuità indiretta e transazione fiscale, omologato dal Tribunale di Brindisi nel 2023 e confermato dalla Corte d'appello di Lecce nel 2025, nonostante il voto negativo e motivato del Fisco, che era determinante per la maggioranza.
02La regola
L'art. 180, comma 4, della legge fallimentare consente al tribunale di omologare il concordato anche senza l'adesione dell'amministrazione finanziaria, quando il suo voto è determinante e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione. L'Agenzia sosteneva che l'insolvenza fosse stata causata da una evasione deliberata e che la mancanza di meritevolezza dovesse impedire l'omologazione, ma per la giurisprudenza attuale la meritevolezza non è una condizione dell'omologazione. La Cassazione chiede alla Corte di giustizia se la direttiva (UE) 2019/1023 (artt. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 23) osti a una disciplina che ammette alla ristrutturazione il debitore che ha causato deliberatamente l'insolvenza e impone l'omologazione nonostante il voto negativo del creditore pubblico, e se l'approvazione forzosa sia compatibile con le regole sugli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà (art. 107, par. 1 e 3, lett. c, del TFUE). Il giudizio resta sospeso fino alla decisione europea. L'ordinanza applica la legge fallimentare. Il Codice della crisi d'impresa disciplina l'omologazione senza l'adesione dell'amministrazione finanziaria all'art. 88.
03Cosa fare
- Se l'impresa ha un concordato o un accordo di ristrutturazione in corso con transazione fiscale, verificare con i consulenti se il voto del Fisco è determinante per la maggioranza e quanto la procedura dipende dall'omologazione forzosa.
- Nel piano e nella proposta di transazione, documentare la convenienza per l'erario rispetto alla liquidazione e ricostruire le cause dell'insolvenza, che sono al centro della questione rimessa alla Corte di giustizia.
- Per i creditori e i fornitori di imprese in concordato, seguire l'esito del rinvio alla Corte di giustizia e valutare con il legale gli effetti sui pagamenti previsti dal piano.
Fonti: Cassazione, Prima sezione civile, ordinanza interlocutoria n. 27546 del 22 ottobre 2026 (scheda) · Cassazione, ordinanza n. 27546/2026 (testo integrale)