01Il fatto
Il preponente che recede per giusta causa dal contratto di agenzia dopo qualche tempo perde la giusta causa? Con l'ordinanza n. 26112/2026 la Cassazione ha escluso che il recesso sia soggetto a un vincolo di tempestività, decidendo su un contratto di agenzia stipulato nel 2004: il tempo trascorso può incidere sulla valutazione della giusta causa, ma va apprezzato caso per caso. Negli stessi giorni una pronuncia di merito ha ribadito che nell'agenzia la soglia della giusta causa è più bassa che nel lavoro subordinato.
02La regola
Ciascuna parte può recedere senza preavviso quando si verifica un fatto che non consente la prosecuzione del rapporto. Il tempo trascorso tra il fatto e il recesso non elimina da solo la giusta causa. È un elemento sintomatico, da valutare in concreto secondo la natura del rapporto, l'intensità del vincolo fiduciario e l'organizzazione del preponente. Poiché nell'agenzia il vincolo di fiducia è più rigido, può bastare un fatto di gravità minore rispetto a quella richiesta per il licenziamento. La qualificazione incide anche sull'indennità di fine rapporto dell'agente, che l'art. 1751 c.c. esclude quando il preponente recede per un inadempimento dell'agente che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Secondo la stessa pronuncia di merito, sono invece nulle le penali squilibrate a carico dell'agente.
03Cosa fare
- Quando emerge un inadempimento grave dell'agente, contestarlo per iscritto e documentare gli accertamenti svolti, così da spiegare il tempo impiegato prima del recesso.
- Indicare nella lettera di recesso, in modo specifico, i fatti che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto, anche in vista della lite sull'indennità.
- Rivedere le penali dei contratti di agenzia e ricondurle a importi proporzionati all'interesse da tutelare.
Fonti: Cass., ord. n. 26112/2026 · Codice civile, art. 1751