Diritto commerciale

Greenwashing: dal 27 settembre 2026 i green claim vanno provati

Dal 27 settembre 2026 le regole contro il greenwashing si applicano in Italia.

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20 ottobre 2026

01Il fatto

Dal 27 settembre 2026 le regole contro il greenwashing si applicano in Italia. Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026, attua la direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde e si applica da quella data (art. 2). La data non apre il periodo di adeguamento: segna il momento entro cui le imprese avrebbero dovuto completarlo, e pone il problema delle scorte di imballaggi e materiali già prodotti.

02La regola

I green claim, cioè i messaggi ambientali rivolti ai consumatori, devono essere verificabili e l'impresa deve poter provare ciò che promette. Il decreto inserisce nel Codice del consumo le definizioni di asserzione ambientale generica, marchio di sostenibilità e sistema di certificazione (art. 18) e nuove pratiche vietate (art. 23): esporre un marchio di sostenibilità non basato su un sistema di certificazione o non stabilito da autorità pubbliche, formulare asserzioni generiche come «ecologico» o «sostenibile» senza poter dimostrare un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, riferire a tutto il prodotto un vantaggio che riguarda solo un aspetto, dichiarare un impatto climatico neutro o ridotto basato sulla compensazione delle emissioni. Le dichiarazioni su obiettivi ambientali futuri sono ingannevoli senza impegni chiari e verificabili in un piano dettagliato, con obiettivi misurabili e controlli di un terzo indipendente (art. 21). Le violazioni sono pratiche commerciali scorrette, che l'AGCM sanziona da 5.000 a 10 milioni di euro (art. 27, comma 9).

03Cosa fare

  • Censire le dichiarazioni ambientali presenti su etichette, imballaggi, sito, cataloghi e pubblicità, compresi marchi e loghi di sostenibilità.
  • Per ciascun green claim, raccogliere la prova che lo sostiene oppure riformularlo in termini specifici e verificabili.
  • Pianificare la gestione delle scorte non conformi, con rietichettatura o sostituzione dei materiali destinati ai consumatori.

Fonti: D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 · Codice del consumo, art. 27, comma 9

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