01Il fatto
Nell'affitto a canone concordato i dati catastali dell'immobile incidono sul canone che si può chiedere. Con l'ordinanza n. 26029/2026 la Cassazione ha confermato la condanna di un'associazione della proprietà edilizia a tenere indenne la locatrice dei canoni restituiti all'inquilino, perché aveva recepito i dati forniti dalla proprietaria senza controllarli. Le associazioni replicano che l'attestazione di rispondenza non è una perizia e che si fonda sulle dichiarazioni delle parti.
02La regola
Nel contratto a canone concordato (art. 2, comma 3, L. 431/1998) il canone si calcola con i parametri dell'accordo territoriale, legati alle caratteristiche dell'immobile. Se i dati catastali sono errati, il canone pattuito può superare quello consentito e l'inquilino può ottenere la restituzione dei canoni pagati in più. Per la Cassazione l'organizzazione firmataria dell'accordo che interviene nel contratto non può limitarsi a recepire le informazioni del proprietario, e risponde del danno se non le verifica. Anche le agevolazioni fiscali del canone concordato dipendono dall'attestazione: per l'Agenzia delle Entrate, nei contratti non assistiti, se l'attestazione manca o è inesatta i benefici non spettano.
03Cosa fare
- Prima di firmare il contratto di affitto, verificare visura, planimetria, superficie e dotazioni dell'immobile e conservarne copia insieme al contratto.
- Chiedere all'organizzazione che assiste o attesta il contratto di indicare per iscritto le verifiche svolte sui dati dell'immobile.
- Per i contratti a canone concordato in corso, ricalcolare il canone sui dati reali e, se emerge uno scostamento, regolarizzare il rapporto prima di contestazioni dell'inquilino o di controlli fiscali.
Fonti: Cass., ord. n. 26029/2026 · L. 431/1998, art. 2, comma 3