Vi riguardaC1Informare prima dell'avvio
Già in vigore
Prima di introdurre un sistema che incide sul rapporto di lavoro, il datore informa i lavoratori e le loro rappresentanze su finalità, logica e funzionamento. Per i sistemi ad alto rischio l'informazione precede la messa in servizio.
Esempio Prima di adottare un software che pianifica i turni in base alle prestazioni, l'azienda consegna l'informativa e la illustra alle rappresentanze.
L. 132/2025 art. 11↗D.Lgs. 152/1997 art. 1-bis↗D.Lgs. 179/2026 art. 41, c. 3↗
Vi riguardaC2Rispettare i limiti al controllo a distanza
Già in vigore
Se lo strumento permette anche di controllare a distanza l'attività dei lavoratori, può essere introdotto solo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o di tutela del patrimonio. Serve un accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.
Esempio Il software che analizza le telefonate degli operatori per migliorare il servizio consente anche di valutarne il lavoro.
Statuto dei lavoratori art. 4↗
Vi riguardaC3Lasciare la decisione a una persona
Dal 23 ottobre 2026
Assunzioni, modifiche, cessazioni, provvedimenti disciplinari e valutazioni delle prestazioni sono decisi da una persona con potere effettivo. Il consenso del lavoratore non rende lecita una decisione presa dalla sola macchina. Su richiesta, il lavoratore ha diritto a una motivazione comprensibile.
Esempio Il sistema segnala un calo di produttività. Il responsabile verifica i dati e firma la valutazione.
D.Lgs. 179/2026 art. 41↗
Vi riguardaC4Valutare i rischi per salute e sicurezza
Dal 23 ottobre 2026
L'IA che incide su organizzazione, ritmi o modalità del lavoro, o su decisioni rilevanti per la sicurezza, entra nella valutazione dei rischi. I lavoratori ricevono informazione e formazione sui rischi specifici.
Esempio L'algoritmo che assegna i percorsi ai magazzinieri e ne fissa i ritmi è considerato nel documento di valutazione dei rischi.
D.Lgs. 179/2026 art. 42↗D.Lgs. 81/2008 art. 28↗